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Collegio Docenti

Funzioni del Collegio dei  Docenti

“Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto. In particolare cura la programmazione dell’azione educativa (…) Esso esercita tale potere nella libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante; formula proposte al Dirigente Scolastico per la formulazione e la composizione delle classi, dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche (…) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica (…) provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe (…) adotta o promuove nell’ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione (…) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti; (…) elegge (…) i docenti incaricati di collaborare col Dirigente Scolastico; (…) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e nel Consiglio di disciplina degli alunni; (…) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante; (…) esamina (…) i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni (…)”

(Capo I Articolo 4, D.P.R. 416/1974, Provvedimenti Delegati sulla scuola.)

Composizione

Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio in un Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.

Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.

Consiglio d’Istituto

Funzioni

Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l’adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.

Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.

Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Composizione

Il consiglio di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni (ovvero 3 genitori e 3 studenti nelle scuole secondarie di secondo grado), il dirigente scolastico; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni (ovvero 4 genitori e 4 studenti), il dirigente scolastico; il consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Giunta esecutiva

Funzioni e compiti

Prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di circolo/istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.
Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell’offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

Composizione

La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio d’Istituto ed è composta da rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale non docente. Ne fanno parte di diritto il Dirigente scolastico e il Capo dei servizi di segreteria.

Consigli di classe, interclasse e sezione

Compiti e funzioni

Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di classe, hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
Fra le mansioni del consiglio di classe rientra anche quello relativo ai provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

Composizione

Consiglio di intersezione
Scuola materna: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Consiglio di interclasse
Scuola elementare: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.
Consiglio di classe
Scuola media: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Possono essere convocati nella loro composizione completa o per la sola componente docente.

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